
Definire l’allevamento intensivo
UNA DOMANDA
Quando si pone questa domanda ad un gruppo di persone, si scopre che sulla definizione di allevamento intensivo esistono tante opinioni quanti partecipanti e che questi prendono in considerazione, per fornire la risposta, alcune condizioni escludendone altre, a seconda delle sensibilità individuali e delle esperienze personali.

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È da considerarsi intensivo un allevamento di 300 bovini rinchiusi e legati in un capannone? Se sì, cosa ne fa un allevamento intensivo?
L’essere legati? Il numero? Lo spazio disponibile? La libertà di movimento? In base a quale di questi criteri decideremo che un allevamento di soli 10 bovini alla posta, in una piccola stalla come se ne vedono ancora, sia intensivo o meno? Ciascuno di loro vive singolarmente condizioni simili a quelle di molti grandi allevamenti: gli animali sono legati ed hanno poco spazio, anche se pochi di numero.

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Se alcune realtà trovano tutti d’accordo, altre accendono confronti serrati. Anche l’esame di fonti autorevoli come Wikipedia (1) non risponde appieno alla domanda applicata al nostro esempio, in cui sarebbe discriminante solo la capacità di produrre adeguati quantitativi di foraggio utile al fabbisogno alimentare degli animali.
Un criterio comune è invece necessario quando, al di là della sensibilità personale su quali siano le corrette condizioni di detenzione degli animali, ci si voglia impegnare in azioni comuni con altri soggetti, singoli o associati, per modificare in un senso o nell’altro lo stato delle cose.
In questa ipotesi è necessario anche comprendere il punto di vista del legislatore, ossia i principi che hanno ispirato le leggi sull’allevamento degli animali destinati alla produzione di alimenti, come punto di partenza per chiedere un cambiamento normativo.
È da qui che partiremo per cercare di comprendere quanto e come sia già assodato e quanto, con quali criteri e per quali ragioni, rimane eventualmente da affrontare.
L’unica definizione giuridica, attualmente vigente, di allevamento intensivo è contenuta nella direttiva 2010/75/UE (3), inerente alle emissioni industriali, recepita nel nostro ordinamento negli aggiornamenti del D.Lvo 152/2006 (4).
Per i rischi di inquinamento, in base a questa normativa, sia i nuovi allevamenti che gli ampliamenti degli allevamenti esistenti sono assoggettati ad una preventiva valutazione del loro impatto ambientale, sotto diversi profili, difesa del suolo e tutela delle acque, gestione dei rifiuti, tutela dell’aria e riduzione delle emissioni. Conseguentemente, a seconda della loro maggiore o minore potenziale pericolosità, vengono avviati i diversi percorsi autorizzativi, tenendo conto che, quanto alla valutazione di pericolosità ambientale, la discriminante è di tipo numerico ed è associata al concetto di allevamento effettuato in ambiente confinato, laddove per ambiente confinato si intende l’allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali.
In uno degli allegati a tale decreto vengono definiti gli allevamenti ritenuti intensivi (5)
6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini:
a) con più di 40000 posti pollame;
b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) con più di 750 posti scrofe.
e
allevamento il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente
rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento o 20 quintali per ZVN (zone vulnerabili ai nitrati)
[Per i valori della nuova Direttiva (UE) 2024/1785 non ancora recepita in Italia si veda l’allegato al presente articolo. Gli Stati membri hanno tempo per recepire la Dir. fino al 1/7/2026]
Allevamenti con queste caratteristiche fanno parte, per il legislatore ambientale, di quei piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale e, per tale ragione, sono assoggettati obbligatoriamente a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da parte dell’amministrazione pubblica, ad uno studio di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) da parte del proponente e devono, alla fine di questo percorso interamente aperto alla consultazione pubblica, ottenere un’autorizzazione ambientale particolare detta “AIA” (Autorizzazione Integrata Ambientale).
Gli allevamenti con un quantitativo inferiore di animali saranno assoggettati a varie tipologie di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), che consiste in una procedura semplificata rispetto all’AIA e con percorso solo parzialmente aperto alla consultazione pubblica.
Si deve prendere atto del fatto che solo il legislatore che interviene in termini di valutazione di impatto ambientale ha sentito la necessità di separare, definendole, diverse tipologie di allevamenti. Per altre categorie, quali ad esempio benessere e sanità, il legislatore non ha sentito questa necessità (6).
L’utilità di una definizione.
Le definizioni giuridiche pongono dei limiti, che possono piacere o meno e che possono corrispondere o meno alle definizioni semantiche o al senso comune, ma che consentono la costruzione del dibattito sull’adeguatezza di quei limiti o sulla necessità di rivalutarli, costringendo ad argomentare le diverse posizioni ed evitando discussioni su presupposti se non proprio negazionisti, quanto meno riduzionisti (7).
Questo non sempre basta ai decisori, ma anche per loro è utile a capirne lo schieramento.
Se in tema ambientale la definizione è sicuramente carente, che dire del campo della sanità animale e del benessere degli animali? In tali ambiti, il legislatore non ha nemmeno sentito la necessità di valutare, tra i fattori di rischio, per la salute e per il benessere degli animali, l’intensità dell’allevamento. E allora è lecito chiedersi e chiedere al legislatore: l’allevamento intensivo non dovrebbe ricevere una definizione giuridica anche in ordine ai rischi per la salute ed il benessere degli animali, così da prevedere maggiori garanzie preventive, come avviene in campo ambientale?
Per queste ragioni le Associazioni promotrici nel 2024 di una Proposta di Legge (8) – Disposizioni in materia di riconversione del settore zootecnico per la progressiva transizione agroecologica degli allevamenti intensivi, hanno sentito la necessità di dare questa definizione e di sostenere che siano da intendersi quali intensivi gli allevamenti con valore di densità superiore alle 2 Unità di Bestiame Adulto (UBA) (9) per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), il che corrisponde alle caratteristiche, per quanto attiene al rapporto superficie/animali per lo spandimento dei liquami, all’allevamento biologico (10).
Non tutti concordano nel ritenere che l’allevamento biologico non sia da annoverare tra gli allevamenti intensivi, ma da qualche parte bisognava iniziare.
ALLEGATO
La Direttiva (UE) 2024/1785 fa i calcoli in UBA e non più valutando solo numericamente gli animali.
1 UBA = 1 bovino adulto di oltre 2 anni.
I valori della nuova Dir., fatto il rapporto animali/UBA con la tabella fornita dalla Dir. stessa, sono in corsivo nel testo.
Questa Direttiva integra la precedente e per quanto riguarda la definizione di attività assoggettate all’articolo 70 bis ossia allevamenti precedentemente definiti intensivi il concetto diventa (per i suini ad esempio):
- Allevamento di suini che rappresenta 350 o più UBA, escluse le attività di allevamento svolte nel quadro di regimi di produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848, o dove la densità di allevamento è inferiore a 2 UBA/ettaro utilizzato esclusivamente per pascolo o coltura di foraggi utilizzati per l’alimentazione degli animali e gli animali sono tenuti per un periodo di tempo significativo all’anno all’esterno o sono tenuti stagionalmente all’esterno.
- con più di 40.000 posti pollame; polli da carne 40.000, ovaiole 21.428, tacchini 9.333 , anatre 28.000, oche 14.000, struzzi 800
Precedentemente il numero di animali non era distinto tra pollame e ovaiole e non erano presi in considerazione anatre, oche e struzzi - con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg); suinetti di meno di 20 kg 13.000, altri suini 1.167
- con più di 750 posti con più di 700 posti scrofe
- Allevamenti misti suini pollame non più di 380 UBA
- allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all’allevamento o 20 quintali per ZVN (zone vulnerabili ai nitrati)
Per reperire la Direttiva:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401785&qid=1748282462949
NOTE:
1- https://it.wikipedia.org/wiki/Allevamento_intensivo
2- Al fine di comprendere il funzionamento delle leggi è necessario conoscere i principi della gerarchia delle fonti del diritto.
Per questo argomento, non trattabile in questo contesto e per chi fosse interessato, si rimanda a: https://www.trentagiorni.it/files/1269250295-01-30giorni-gen08%20-%2012.pdf
https://dariascarciglia.com/wp-content/uploads/2016/05/31-2016.pdf
Gli articoli anche se per argomenti non inerenti all’argomento trattano tuttavia in modo esteso il tema della gerarchia delle fonti normative.
3- Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02010L0075-20110106&qid=1724082794501
4- DLgs 152/2006 Codice dell’ambiente https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-04-
14&atto.codiceRedazionale=006G0171&tipoDettaglio=multivigenza&qId=
5- All’articolo 84 il Decreto nomina l’esistenza degli allevamenti intensivi di pesci ma non li definisce numericamente
6- https://dariascarciglia.com/2021/06/21/lallevamento-intensivo-e-la-sua-definizione-giuridica/
7- https://www.carnisostenibili.it/cose-un-allevamento-intensivo/
8- https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2024/07/4c166b10-testo-legge-rivisto-con-relazione_-luglio-24.pdf
9- l’UBA è l’unità di misura della consistenza di un allevamento, per ogni specie questa si ottiene applicando al numero dei capi presenti in azienda degli
appositi coefficienti. Regolamento UBA: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0669&from=DE
10- https://archivio2023-2024.ruminantia.it/il-suolo-e-lallevamento-bio-ce-una-correlazione/
Autrice dell’articolo: Eva Rigonat
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