Definizione del benessere animale in allevamento

Abbiamo visto nell’articolo sulla definizione di allevamento intensivo la necessità delle definizioni per porre le basi di un ragionamento prima, e di un eventuale intervento poi.

Per quanto riguarda il benessere animale (BA) abbiamo invece già affrontato l’impianto esistente delle tutele legali ma non ancora quello della sua definizione.

Per questa definizione tre sono le categorie del pensiero che la riguardano: definizione etica, scientifica e legale.

La definizione etica di benessere animale (BA) è legata al quadro di riferimento filosofico in relazione a ciò che ciascuno di noi ritiene essere il bene e il male.

In questo quadro, attinente alla sfera del personale, le risposte, necessariamente, saranno innumerevoli e diversificate.

La riflessione filosofica sul BA si fa particolarmente pressante con la nascita e lo sviluppo dell’allevamento intensivo nel secondo dopoguerra arrivando, dopo diversi passaggi, alla formulazione di BA, nel 2009 dal Farm Animal Welfare Council, quale condizione di vita degna di essere vissuta che riconosce all’animale il diritto inalienabile di essere trattato come un essere vivente e, nello stesso anno, come un essere senziente dal Trattato di Lisbona.

Queste riflessioni pongono le basi non solo della relazione etica tra animale e uomo ma anche del riconoscimento dei diritti degli animali al di fuori della loro relazione con l’essere umano interrogandoci sulla liceità delle nostre azioni nei loro confronti in tutti i settori e dunque sui limiti che tali azioni debbono avere.

La relazione uomo animale pone una serie imponente di quesiti etici in relazione, ad esempio, alla liceità del catturarli, imprigionarli, costringerli a una vita diversa da quella in natura per asservirli alle nostre esigenze lavorative, ludiche, affettive piuttosto che alimentari.

Si vuole qui prendere in esame un particolare settore di questa relazione, quello degli allevamenti in cui gli animali vengono allevati per scopi alimentari eludendo il quesito della liceità della scelta alimentare per interrogarci solo sulla qualità della vita dell’animale.

Capire se la loro è una vita degna di essere vissuta richiede un metro di confronto che consenta la definizione di modalità oggettive di valutazione delle loro condizioni di vita.

Questi parametri, ancora oggi, sono riferiti al concetto delle 5 Libertà del rapporto Brambell del 1965.

Risulta di tutta evidenza come i parametri da 1. a 3. non siano parametri che prendano come confronto le garanzie della vita in natura, ma siano garanzie mutuate da valori antropomorfi. In natura gli animali soffrono la fame e la sete, si ammalano e feriscono, vivono la paura e la sofferenza mentale conseguenti a queste condizioni.

Risulta altrettanto evidente come l’allevamento, per sua natura, salvo rarissimi casi riferiti alla condizione agroecologica, non sia in grado di garantire i punti 4. e 5. del rapporto Brambell, garantiti dall’ambiente naturale, nonostante le affermazioni della Comunità europea quando sostiene che Le norme UE sul benessere degli animali riflettono ‘cinque libertà’ 

Atteso che non ci è data la possibilità di interrogare gli animali per conoscere il loro concetto di benessere, l’unico modo che abbiamo per avvicinarci a quella conoscenza è interrogare la scienza e chiederle sempre un maggiore impegno in tal senso.

Per dare una definizione scientifica di BA è necessario definire quali sono gli indicatori di benessere, ossia conoscere, poter valutare e saper misurare gli effetti sull’animale del benessere o della sua assenza.

La ricerca scientifica ha sviluppato nel tempo importanti competenze e conoscenza in tema di indicatori di BA senza tuttavia, data la sua natura umana, poter uscire dal bias antropomorfico del misurare questi indicatori in riferimento alle 5 libertà.

In questa cornice, tuttavia, si sono fatti reali progressi in tema di valutazione del BA.

Per rispondere all’esigenza emergente nel campo del BA di disporre di metodologie oggettive, ossia scientifiche e non emozionali, per quantificare salute e benessere animale, EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) già nel 2012 pubblicò una linea guida che introduceva una metodologia standardizzata di valutazione. Tutti i successivi documenti sono reperibili sul sito dell’EFSA.

In merito alla ricerca, di recente e particolare interesse è però quella presentata da Cordis che parte non più dalla definizione di benessere ma di disaggio degli animali, spesso non indagato e che invece si rivela uno strumento molto più approfondito per la valutazione della carenza di benessere.

“L’identificazione del disagio è un passo fondamentale per soddisfare la crescente domanda di una produzione zootecnica più sostenibile, nonché orientata al benessere. Utilizzando il maiale domestico come modello, i ricercatori attivi in PIGWEB hanno effettuato un’analisi concettuale per giungere alla seguente definizione di disagio animale: «stato affettivo negativo di breve o lunga durata caratterizzato da componenti fisiche, fisiologiche e/o mentali, indotto da stimoli interni o esterni e di entità da lieve a grave, che può verificarsi insieme ad altri stati affettivi negativi e che porta a evitare o a cercare di alleviare la fonte del malessere». Il team ha analizzato un totale di 118 documenti rilevanti pubblicati in inglese che definivano e/o misuravano il disagio in suini e altre tipologie di animali. Descritta in dettaglio in uno studio pubblicato sulla rivista «Livestock Science», l’analisi ha rivelato che il disagio degli animali presenta tre campi di ramificazione, ovvero di tipo fisico e sensoriale causato da ferite, lesioni, rumori forti, temperature estreme e odori forti; di tipo fisiologico provocato da squilibri metabolici, infezioni e carenze nutritive; e infine di tipo mentale come ansia, paura, frustrazione o noia.”

Come si può capire, la ricerca scientifica della comprensione del BA è ancora in corso.
Come ha risolto, il legislatore, al fine del poter valutare le condizioni di BA o della sua assenza?

Di fatto manca una definizione giuridicamente vincolante di BA.
La tutela del BA viene garantita attraverso normative e standard.  

Il benessere è regolato da leggi che riguardano l’allevamento, il trasporto, la macellazione, la sperimentazione con l’obiettivo dichiarato di assicurare agli animali condizioni di vita migliori, ma con la finalità palese di stabilire solo dei requisiti minimi rispetto al benessere. Per fortuna questi requisiti minimi della normativa sono riferiti alla sola valutazione del BA e non ad un suo vincolo e limite riferito alla salubrità delle produzioni alimentari. La valutazione del BA ha comportato di fatto, lo spostamento, e dunque lo svincolo, dell’attenzione del legislatore dai rischi per la salute umana all’oggettiva qualità di vita degli animali.

Questa impostazione semplifica l’ipotesi di possibili aggiornamenti della normativa invocandoli nel solo nome del BA e chiedendo l’adeguamento delle normative sempre più a quelle che sono le conoscenze scientifiche espresse anche nei pareri e negli standard europei non ancora prese in considerazione nella normativa cogente.

Autrici dell’articolo:
Eva Rigonat Veterinaria, componente del Comitato Scientifico di ISDE  e di RECA
Daria Scarciglia avvocato ISDE Modena

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *