RECA INSIEME A CTS AGIRE

IL COORDINAMENTO REGIONALE RECA RETE EMERGENZA CLIMATICA E AMBIENTALE FA PROPRIA LA PRESA DI POSIZIONE DI CTS AGIRE SULLA NORMA DELLA REGIONE PER CONTINUARE A COSTRUIRE NEI FIUMI

Dopo i disastrosi eventi alluvionali del 2023 e 2024 tutti, Regione in testa, abbiamo detto “non si deve più costruire nei fiumi e nelle zone fasce fluviali”. Il PAI dell’Autorità di Bacino del Po (ADBPO) lo ha fatto, mentre la RER si sta muovendo in direzione contraria con la proposta, nel progetto di legge Delibera di Giunta n. 998 del 15 giugno 2026 (“REFIT 2026”), di un articolo 75 ter da aggiungere alla legge regionale 24/2017. 

PdL che si prefigge obiettivi di semplificazione, coordinamento e aggiornamento dell’ordinamento regionale, anche in relazione al recepimento delle disposizioni derivanti dalla pianificazione di bacino (variante PAI 2025 ADBPO). Nella fattispecie il nuovo articolo per la lr 24, proposto all’art. 8 del PdL, si chiama “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione delle previsioni della pianificazione di bacino nel settore urbanistico”.

Si ritiene necessario quindi portare l’attenzione su quanto scritto nell’illustrazione degli articoli del PdL e nell’articolato stesso. 

Per quanto riguarda l’articolo 8 del PdL, si legge infatti nella presentazione che “nel comma 3, ai fini dell’omogenea applicazione delle previsioni della pianificazione di bacino negli strumenti urbanistici e nei procedimenti abilitativi degli interventi edilizi, si precisano alcuni elementi utilizzati nella pianificazione di bacino – la cui esatta individuazione dipende anche dalle scelte operate nella legislazione urbanistico-edilizia regionale – quali, in particolare, il concetto di “centro edificato” (cfr art. 39 delle norme di attuazione del PAI Po) e il novero degli interventi che, in ragione del compiuto avvio dei lavori, sono fatti salvi dagli eventuali nuovi limiti preclusivi introdotti dalla pianificazione di bacino (in linea con le previsioni di cui agli articoli 5 e 27 delle norme di attuazione del PAI Po), con le relative condizioni, inerenti ad approfondimenti conoscitivi e ad adeguamenti progettuali volti alla riduzione delle vulnerabilità”.

L’articolo 75 ter, comma 3, recita: “Nell’applicazione delle disposizioni contenute negli strumenti della pianificazione di bacino:

  1. a) per “centro edificato” si intendono le aree perimetrate come territorio urbanizzato dal PUG adottato o approvato, secondo i criteri di cui all’articolo 32, commi 2 e 3, escluse le aree destinate a parchi urbani e le altre aree verdi costituenti dotazioni territoriali, contigue al perimetro.”

Secondo l’articolo 39, comma 1 lettera c, delle NA del PAI Po, “per centro edificato si intende quello di cui all’art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell’approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia”. 

Si esprimono quindi dubbi e perplessità circa la piena corrispondenza della definizione proposta dalla LR 24/2017 rispetto a quella dell’articolo 39, comma 1, lettera c), delle Norme di Attuazione del PAI Po: in particolare con riferimento agli “spazi inedificati dotati di infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti” (art. 32 comma 2 lettera a, della lr 24) Vs alle “aree libere di frangia” (art. 39 comma 1 lettera c delle NdA del PAI). 

Tali dubbi sono connessi infatti alle perimetrazioni del cosiddetto “territorio urbanizzato” di alcuni comuni e che non corrispondono alla nozione e alla perimetrazione di centro edificato delle NA del PAI Po. Sarebbe interessante, necessario e opportuno verificare, anche con esempi concreti (pensiamo ad esempio alle grandi anse dei fiumi Savio, Lamone, Senio, che i comuni con il PUG vorrebbero rendere edificabili), la validità, anche di ordine costituzionale (la Regione può chiedere chiarimenti all’AdB Po circa definizioni e corrette interpretazioni, ma non può imporre una sua interpretazione/versione della norma nazionale), e l’efficacia della nuova “definizione” proposta dal PdL rispetto alla coerenza con quella delle NA suddette.

In tal modo infatti la Regione impone di fatto una interpretazione propria, diversa dalla definizione nazionale in materia non urbanistica, bensì ambientale, che non è più materia sua -ovvero materia concorrente Stato-Regioni- bensì nazionale.

Si richiama, in tal senso, il ruolo del Piano di Bacino ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006, che “ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione della acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”.

Ma al di là degli aspetti giuridici quello che a noi interessano sono gli aspetti pratici, perché con questa operazione la RER introduce di fatto, aspetti derogatori alla normativa nazionale e all’efficacia della pianificazione di bacino che individua fasce fluviali. “Il Piano definisce le sue scelte attraverso la valutazione unitaria e interrelata della regione fluviale, tenuto conto delle indicazioni e prescrizioni del primo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e dei vari settori di disciplina con l’obiettivo di assicurare un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni alluvionali, il ripristino, la riqualificazione e la tutela della risorsa idrica e delle caratteristiche paesistico – ambientali del territorio, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento dei terreni.”

Non sarà un caso se il parere di ANCE e Confindustria Emilia-Romagna manifesta “apprezzamento per l’interesse e l’impegno profuso dalla Regione nel ricercare un equilibrato coordinamento tra le nuove previsioni della pianificazione di bacino e le esigenze di continuità amministrativa ed economica connesse agli interventi urbanistici già programmati on in fase di attuazione…garantendo certezza applicativa, uniformità interpretativa e proporzionalità.”

 

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