Tutela del benessere degli animali negli allevamenti
Il Codice penale
Nel 2004, con la Legge n. 189, venivano per la prima volta introdotte nel nostro ordinamento pene detentive per i reati di uccisione e di maltrattamento di animali, attraverso l’introduzione, nel codice penale, del Titolo IX bis, riguardante i “delitti contro il sentimento per gli animali”. Il bene che riceveva tutela da tali nuove norme era la sensibilità umana legata alla percezione delle sofferenze inflitte agli animali, intesa come soglia utile a conseguire una migliore protezione degli animali.
La stessa legge introduceva poi, nelle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, un articolo, il 19-ter, che individuava i casi in cui, eccezionalmente, non trovava applicazione il Titolo IX bis del codice penale.
Con la Legge n. 82 del 2025, la cosiddetta “Legge Brambilla”, il legislatore ha aggiornato il Titolo IX bis del codice penale, modificando in modo significativo il bene tutelato dalle norme, che non è più il sentimento per gli animali, ma è l’animale tout-court, in un tentativo di uscita dal rapporto antropomorfico in cui è coinvolto.
La nuova legge, che punisce quindi i “delitti contro gli animali”, non comprende in modo specifico anche gli animali da reddito, ma modifica ed amplia la tutela penale generale a tutti gli animali, inclusi quelli destinati a scopi produttivi.
È dunque da capire come questa tutela allargata si concili con le eccezioni, tutt’ora in vigore, che escluderebbero specifiche categorie di animali dall’applicabilità del nuovo Titolo IX bis del codice penale.
Esclusioni dall’applicazione del Titolo IX bis del c.p. dei casi regolati da leggi speciali in materia di:
- caccia
- pesca
- allevamento
- trasporto
- macellazione degli animali
- sperimentazione scientifica sugli stessi
- attività circensi
- giardini zoologici
- altre leggi speciali in materia di animali
- manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Per quanto di interesse specifico, alcuni animali d’allevamento sono tutelati dalle leggi speciali riguardanti il benessere animale.
La normativa sul benessere degli animali d’allevamento nasce in Europa nel 1998 con la Direttiva 98 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, laddove per allevamenti si intende animali allevati o custoditi per la produzione di derrate alimentari, di lana, di pelli, pellicce o per altri scopi agricoli.
Dichiara esplicitamente nelle sue premesse di stabilire “norme minime” al fine di facilitare l’organizzazione del “mercato” della Comunità europea, ossia di evitare effetti di concorrenza tra Paesi con normative più severe rispetto a Paesi meno attenti al problema.
Esclude dal suo campo applicativo alcune fattispecie elencate agli artt. 1 e 4. e tutela gli animali solo dal subire, in modo generico, dolori, sofferenze o lesioni inutili codificate dai dettami del suo allegato. La Direttiva in Italia verrà recepita con il D.lgs. 146/2001.
Nel tempo verrà ampliata e dettagliata da diversi atti normativi specifici, per particolari fattispecie (galline ovaiole, polli da carne, vitelli e suini, benessere al trasporto-di tutti gli animali-, alla macellazione e all’abbattimento) senza mai, tuttavia, evolvere fino a fornire una definizione univoca di “benessere animale” in modo da poter continuare a mantenere la materia inerente al benessere subordinata all’aspetto produttivo arrivando ad ammettere condizioni di allevamento che la sensibilità comune non arriverebbe a definire di benessere.
Codice penale vs. Leggi speciali
Per gli animali d’allevamento, dunque, se le condizioni degli animali si collocano al di sotto del minimo stabilito, manca il requisito del benessere.
Possiamo parlare di maltrattamento e dunque di possibile applicazione delle disposizioni del codice penale?
La giurisprudenza dà una risposta affermativa.
Sentenza Cass. Pen. Sez.III, 4/6/2015 n. 38789, esemplare in quanto riguarda specificamente un animale allevato per scopi agricoli, una bovina.
Il fatto riguardava il trasporto al macello di una bovina non in grado di deambulare e perciò sottoposta a inutili sevizie da parte delle persone coinvolte nel trasporto in contrasto, in questo caso con la normativa speciale, ossia il Regolamento 1/2005
Preliminarmente la Cassazione chiarisce diversi aspetti:
- per ritenere integrata la fattispecie del reato di maltrattamento non è richiesto che vengano provocate lesioni fisiche, ma è sufficiente che ricorrano "sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, etologico o logistico, comunque capaci di produrre nocumento agli animali in quanto esseri senzienti".
- Un animale destinato alla macellazione soggiace alla disciplina di settore (N.d.R. normativa sul benessere al trasporto) sintanto che risultino rispettate le condizioni ivi stabilite, mentre al di fuori di tale contesto risulta applicabile la disposizione di cui all'articolo 544 ter. c.p.
Nel caso specifico mancavano i requisiti che la legge ha stabilito per il trasporto verso il macello, dovendosi tener conto che in tale eventualità si poteva ricorrere alla macellazione speciale d’urgenza.
Le condanne sono state tutte confermate.
Altre sentenze hanno confermato, in diverse casistiche, comel’appartenenza della fattispecie alle eccezioni ammesse dall’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penalenon escluda l’applicabilità delle disposizioni del titolo IX bis del Codice penale a tutte le situazioni in cui vengono meno i requisiti minimi di benessere degli animali.
Sentenza Cass. Pen. Sez. III 6/3/2012, n. 11606
Il fatto: condizioni di detenzione in un circo caratterizzate da incuria e inosservanza dei principi riconducibili alle caratteristiche etologiche delle singole specie.
- L'articolo 19 ter non esclude, in ogni caso, l'applicabilità delle disposizioni del titolo IX bis del Codice penale all'attività circense e alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano.
Sentenza Cass. Pen. Sez. III, 14/12/2018 n. 17691
Il fatto: Piccioni utilizzati come esche vive per la pesca al pesce siluro.
- L'articolo 19 ter non è una sorta di zona franca volta a garantire agli esercenti le attività ivi menzionate, fra cui è compresa la pesca, di commettere impuntamenti reati disciplinati dal citato titolo IX bis.
Nello specifico questa sentenza spiega molto bene quali siano le funzioni e i limiti dell’art. 19 ter e delle sue esclusioni.
- “la ratio ispiratrice della norma è quella di escludere l'applicabilità delle norme penali poste a tutela degli animali, con riferimento ad attività obiettivamente lesive della loro vita o salute, a condizione che siano svolte nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano perché considerate socialmente adeguate al consesso umano. Uniformandosi a tale interpretazione la giurisprudenza ha pertanto univocamente affermato che la scriminante trova il proprio limite applicativo nella funzionalità della condotta posta in essere rispetto agli scopi e alle ragioni posti a base della normativa speciale: dette attività, segnatamente contemplate dalla suddetta norma di coordinamento, devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell'ambito della normativa speciale stessa ed ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato”.
È da notare come tutte queste sentenze siano antecedenti all’entrata in vigore della Legge “Brambilla” applicando di fatto, il principio della tutela degli animali.
Cronologia delle tutele poste dalla normativa comunitaria e dal Codice penale
Codice penale e maltrattamento animale: Regio Decreto 19/10/1930 n. 1398 e succ. modifiche
È costituito da 3 libri: Libro I (Reati in generale), Libro II (Delitti) e Libro III (Contravvenzioni)
Il Libro II è suddiviso in 13 Titoli in base al bene giuridico tutelato.
Il Titolo IX bis del Libro II è stato introdotto nel 2004 dalla Legge 189 e titola oggi, grazie alla legge Brambilla, dei Delitti contro gli animali e non più come previsto dalla L. 189 dei delitti contro il sentimento per gli animali.
Il Titolo IX bis è composto da 5 articoli dal 544-bis al 544–septies.
Art. 544-bis – Uccisione di animali: punisce chiunque per crudeltà o senza necessità cagiona la morte di un animale.
Art. 544-ter – Maltrattamento di animali: punisce chi sevizia, sottopone a fatiche/lavori insopportabili o lesioni un animale.
Art. 544-quater – Spettacoli o manifestazioni vietati: punisce l’organizzazione di spettacoli che comportano strazio o sevizie.
Art. 544-quinquies – Divieto di combattimenti tra animali: vieta l’organizzazione o la partecipazione a combattimenti tra animali.
Art. 544-sexies – Confisca e pene accessorie: disciplina la confisca dell’animale e le pene accessorie (es. divieto di detenzione).
Art. 544-septies – Circostanze aggravanti: prevede pene aumentate se dal fatto deriva la morte dell’animale.
Legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale (Regio Decreto 28 maggio 1931, n. 601), Questa norma introduce il Titolo IX bis nel Codice penale con il titolo Dei delitti contro il sentimento per gli animali ma stabilisce anche le eccezioni alla loro applicazione.
Legge Brambilla del 6/6/2025 n. 82: Modifica il Titolo IX bis del C.p. da Dei delitti contro il sentimento per gli animali a Dei delitti contro gli animali. Inasprisce le pene e riconosce gli animali quali esseri senzienti.
Conclusioni
Anche nello specifico degli allevamenti, in caso di mancata applicazione della normativa sul benessere e delle prescrizioni impartite, salvo che il fatto costituisca altro reato, è legittimo il ricorso all’applicazione del Titolo IX bis del C.p.
Prossimamente
Nei prossimi articoli verranno esaminati il significato dell’espressione “salvo che il fatto costituisca reato” per comprendere le applicazioni pratiche di questa clausola a livello penale e nei controlli ufficiali.
Indagheremo le definizioni attualmente esistenti di benessere in particolare per quelle specie animali allevate prive di normativa speciale. Parleremo di benessere cercando di definirlo con l’aiuto della ricerca scientifica e dell’innovazione dell’Europa interrogando il Cordis e valutando le Linee Guida dell’EFSA.
Il tutto per cercare di capire se la tutela del benessere animale è strumento anche di tutela ambientale.
Autrice dell’articolo: Eva Rigonat


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